Art. 19
In vigore dal 27 nov 1987
1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all', diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a :
a)1 000 ECU per i prodotti di cui all', para- grafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE ;
b)1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo ;
c)5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3665:oj#art-19