Art. 23

In vigore dal 27 nov 1987
1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in causa o per un'esportazione equivalente, l'esportatore rimborsa la differenza fra questi due importi, maggiorata del 15 %. Tuttavia, se per un caso di forza maggiore : -le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite, o -il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo, la maggiorazione del 15 % non viene recuperata. 2. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nel quadro del cosidetto regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3183/80. La presente disposizione si applica soltanto se nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione della prima esportazione è stato utilizzato il regime detto delle reintroduzioni. CAPITOLO 3 ANTICIPO DELLA RESTITUZIONE IN CASO DI TRASFORMAZIONE O DI MAGAZZINAGGIO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 565/80
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Art. 23 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo