Art. 21

In vigore dal 27 nov 1987
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria. 2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante da quanto disposto all'. 3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su richiesta dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto ; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente al disposto degli arti- coli 17 e 18. 4. Qualora, in caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione sia stata fissata in anticipo, quella applicabile viene calcolata considerando che l'esportatore abbia fissato in anticipo la restituzione per la destinazione effettiva, sempreché : -alla data della domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione obbligatoria fosse stato possibile presentare una domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione effettiva ; -il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione che sarebbe stato rilasciato per la destinazione effettiva fosse stato valido il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all', para- grafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3183/80. Qualora non sussistono le condizioni di cui al primo comma, la restituzione applicabile è calcolata in base al tasso valido per la destinazione effettiva il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione. Tuttavia, se la restituzione calcolata a norma del presente comma è superiore a quella calcolata a norma del comma precedente, si applica quest'ultima. 5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 3183/80 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all', la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nel quadro della gara menzionata nel titolo. CAPITOLO 2 ANTICIPI DELLA RESTITUZIONE NEL CASO DI ESPORTAZIONE DIRETTA
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