Art. 18

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita :

In vigore dal 27 nov 1987
o a)dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia ; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri, b)dalla presentazione del certificato di sdoganamento compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell'allegato II ; questo modulo deve essere in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato, c)dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo. 2. Tuttavia, se nessuno dei documenti di cui al para- grafo 1 può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se i documenti stessi sono considerati insufficienti, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti : a)copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione ; b)attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno Stato membro stabilito nel paese di destinazione o competente per tale paese, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione ; c)attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dallo Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione ; d)documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato III, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi ; e)attestato di presa in consegna rilasciato da un orga- nismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare ; f)attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale, in caso di operazioni di aiuto alimentare ; g)attestato di presa in consegna rilasciato da un orga- nismo di un paese terzo le cui gare possono essere accettate per l'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione(1) in caso di acquisto da parte di tale organismo. 3. Inoltre, l'esportatore è tenuto a presentare in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto. 4. La Commissione, secondo la procedura di cui all' del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.
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Art. 18 Regolamento (UE) 1987/3665 — 1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita : | Portale Normativo