Art. 38

In vigore dal 27 nov 1987
1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo netto della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, nel termine di 30 giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale a fini di approvvigionamento nella Comunità : -delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, o -degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o -delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'. Tali locali - in appresso denominati depositi di approvvigionamento - soggetti a controllo doganale e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile. Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che s'impegnano per iscritto : a)ad imbarcare i prodotti, come tali o congelati e/o previo condizionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità : -delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, o -degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o -delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all' ; b)a tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e contenga, in particolare : -la data di entrata nel deposito di approvvigionamento ; -i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato ; -le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all', paragrafo 5 ; -la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento ; -il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo ; -la data dell'imbarco ; c)a conservare tale registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso ; d)a sottoporsi alle misure di controllo - segnatamente a quelle periodiche - che le autorità competenti ritengano opportune per accertare il rispetto del presente paragrafo ; e)a pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'. 3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell', si intende per importo netto della restituzione l'importo della medesima previa detrazione, se del caso, dell'importo compensativo monetario o dell'importo compensativo adesione che devono essere riscossi.
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Art. 38 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo