Art. 36
In vigore dal 27 nov 1987
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo degli aeromobili e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo degli aeromobili.
2. Il presente articolo si applica soltanto :
-per le preparazioni del tipo vassoio per aereo ;
-se l'esportatore fornisce prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche che i prodotti di base per i quali è chiesta la restituzione presentavano prima della data della preparazione.
3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all' può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3665:oj#art-36