Art. 36

In vigore dal 27 nov 1987
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo degli aeromobili e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo degli aeromobili. 2. Il presente articolo si applica soltanto : -per le preparazioni del tipo vassoio per aereo ; -se l'esportatore fornisce prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche che i prodotti di base per i quali è chiesta la restituzione presentavano prima della data della preparazione. 3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all' può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Art. 36 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo