Art. 32

In vigore dal 27 nov 1987
1. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti o le merci devono : -lasciare come tali il territorio doganale della Comunità, oppure -nei casi di cui all', paragrafo 1 del presente regolamento, raggiungere come tali la loro destinazione. 2. Nei casi considerati al paragrafo 1 si applicano le disposizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, e all'.
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Art. 32 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo