Art. 25

In vigore dal 27 nov 1987
1. Quando l'esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione, in applicazione delle disposizioni di cui agli o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poter beneficiare del regime suddetto, egli deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata dichiarazione di pagamento. Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione. 2. La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione e, se del caso, l'importo compensativo monetario per i prodotti o le merci da esportare e più particolarmente : a)la designazione dei prodotti o delle merci secondo le nomenclature utilizzate per le restituzione e gli importi compensativi monetari, b)la massa netta dei prodotti o delle merci oppure, se del caso, la quantità espressa nell'unità di misura da utilizzare per il calcolo della restituzione o dell'importo compensativo monetario, e c)ove necessario, ai fini della determinazione della restituzione o dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti o delle merci o i relativi riferimenti. Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento deve recare le indicazioni seguenti : -la descrizione dei prodotti di base in causa, -la quantità dei medesimi, -il tasso di resa o altri dati analoghi. 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustifichino e a richiesta dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi. 4. Nella dichiarazione di pagamento deve essere inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti o delle merci in causa, a)se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione che si intende riservare a tali prodotti o merci ; b)se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti o le merci possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca. 5. Per uso o destinazione si intende : -un uso specifico o un paese di destinazione specifico ; oppure -un gruppo di paesi di destinazione per i quali è applicabile lo stesso tasso di restituzione.
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