Art. 2
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per :
In vigore dal 27 nov 1987
a)prodotti :
i(i)i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e (ii)i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell' del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio(1) ;
b)dazi all'importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e le altre tasse all'importazione previste nel quadro della politica agricoula comune o in quello dei regimi specifici degli scambi applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli ;
c)Stato membro d'esportazione : lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.
2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate in base a gara sono restituzioni fissate in anticipo.
TILOLO 2 ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI CAPITOLO 1 DIRITTO ALLA RESTITUZIONE Sezione 1 Disposizioni generali
Storico versioni
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