Art. 2 · 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per :

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per :

In vigore dal 27 nov 1987
a)prodotti : i(i)i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e (ii)i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell' del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio(1) ; b)dazi all'importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e le altre tasse all'importazione previste nel quadro della politica agricoula comune o in quello dei regimi specifici degli scambi applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli ; c)Stato membro d'esportazione : lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione. 2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate in base a gara sono restituzioni fissate in anticipo. TILOLO 2 ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI CAPITOLO 1 DIRITTO ALLA RESTITUZIONE Sezione 1 Disposizioni generali
Storico versioni

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