Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 nov 1987
1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione. 2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina : a)il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo ; b)gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo. 3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione d'esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione. 4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato. 5. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare : a)la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni ; b)la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione ; c)qualora risulti necessario per il calcolo della restitu- zione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione. Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d'esportazione, quest'ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura Codice restituzione. 6. Al momento dell'accettazione o dell'intervento dell'atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.
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