Art. 47
In vigore dal 27 nov 1987
1. La restituzione viene versata unicamente su richiesta scritta dell'esportatore dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione d'esportazione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale.
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.
3. Qualora l'esemplare di controllo T 5 di cui all'arti- colo 6 non venga restituito all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.
I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda comprendono:
a)se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità :
-il documento di trasporto, e -un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più dei documenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 4 ;
b)in caso di applicazione degli o 38 : una dichiarazione dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo.
Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.
4. Se i documenti richiesti ai sensi dell' non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al para- grafo 4, devono venir presentate entro i termini fissati al paragrafo 2.
6. Qualora si applichi l', la pratica relativa al versamento della restituzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro i 12 mesi successivi al mese d'imbarco ; tuttavia, l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.
7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.
Storico versioni
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