Art. 50

In vigore dal 27 nov 1987
1. I regolamenti (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80 della Commissione(1), (CEE) n. 2570/84 della Commissione(2) e (CEE) n. 2158/87 della Commissione(3) sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione o, in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. In tutti gli atti comunitari, i richiami ai regolamenti (CEE) n. 2730/79, n. 798/80, n. 2570/84 e n. 2158/87 o ai loro articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli. La tabella di concordanza degli articoli figura nell'alle- gato I.
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Art. 50 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo