Art. 45

In vigore dal 27 nov 1987
1. I prodotti che sono riesportati nel quadro delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma o all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio(1) possono beneficiare di una restituzione solo : -se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e -purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione. 2. Se i prodotti sono riesportati nel quadro della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all', paragrafo 5, è fatto riferimento a tale procedura.
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