Art. 46
In vigore dal 27 nov 1987
Per le esportazioni effettuate a destinazione -delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti ad uno Stato membro o ad un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,
-delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché -delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,
e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all', paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel pese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione a)della prova del pagamento dei prodotti, e b)di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto in questione nel paese terzo.
TITOLO 4 PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE
Storico versioni
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