Art. 11

In vigore dal 23 lug 1987
1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche in questione, indipendentemente dal punto di sbarco. 2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. 3. A seguito di una notifica fatta ai sensi del paragrafo 2 o di sua propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve ittiche, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità. In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di fine di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro cessano di pescare una specie di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve ittiche in questione; tali pescherecci cessano di detenere a bordo, di sbarcare o trasbordare o di far sbarcare o trasbordare dette catture sempreché siano state effettuate dopo tale data. 4. Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC, del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e ritenga che uno Stato membro non abbia esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone per una riserva o un gruppo di riserve ittiche, si applicano le disposizioni seguenti. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato mediante l'applicazione della procedura di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 170/83, il problema è sottoposto al comitato di gestione « Risorse della pesca » a norma dell' del medesimo regolamento. Per l'adeguata eliminazione del pregiudizio causato sono adottate misure conformemente alla procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 170/83. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la propria parte e ad assegnare in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri le cui attività di pesca abbiano avuto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive assegnazioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o assegnazioni possono essere operate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda il metodo di valutazione dei quantitativi in questione, sono fissate secondo la procedura prevista all' del regolamento n. 170/83. TITOLO IV Applicazione e verifica del controllo
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