Art. 15
In vigore dal 23 lug 1987
L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune in materia di pesca.
Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione, conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (1).
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