Art. 13

In vigore dal 23 lug 1987
Se i pescherecci pescano talune specie in talune zone e durante taluni periodi in cui non è autorizzato l'impiego di reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle previste nelle disposizioni applicabili, dette reti devono essere riposte, in modo da non essere facilmente utilizzate, conformemente a quanto precisato qui di seguito: a) le reti, i pesi e gli attrezzi simili saranno staccati dai loro pannelli e dai loro cavi o cordami utilizzati per il traino o per lo strascico; b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate in modo sicuro ad una parte della sovrastruttura. TITOLO VI Disposizioni generali
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