Art. 16

In vigore dal 23 lug 1987
1. Il regolamento (CEE) n. 2057/82 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento. Per i visto e i riferimenti agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di corrispondenza che figura in allegato.
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