Art. 12

In vigore dal 23 lug 1987
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione, del presente regolamento. Nel formulare tale richiesta d'informazioni la Commissione specifica il termine entro cui l'informazione deve essere fornita. 2. La Commissione, se ritiene che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati che avviano in tal caso un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione gli sviluppi e i risultati dell'indagine e le trasmettono una copia del resoconto dell'indagine e gli elementi essenziali utilizzati per la sua elaborazione ». 3. Per garantire l'osservanza del presente regolamento da parte degli Stati membri la Commissione ne può verificare in loco l'applicazione. 4. a) A tal fine, i funzionari incaricati dalla Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e controllo effettuate dai servizi nazionali. La Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione e di controllo reciprocamente accettabile. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per facilitarle l'espletamento del suo compito. Qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, lo Stato membro interessato pone a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione e mette in grado in funzionari incaricati dalla Commissione di sorvegliare le azioni d'ispezione o di controllo richieste. Tuttavia, per l'ispezione in mare o per via aerea, in casi debitamente motivati, quando i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa, alla sicurezza o al controllo doganale, le autorità dello Stato membro conservano il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intenda assistere; in questo lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative. b) Per quanto riguarda le ispezioni in mare o le ispezioni con l'aereo, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. I funzionari incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal capitano. c) In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni in mare, con l'aereo o a terra, i funzionari incaricati dalla Commissione non possono procedere a controlli sui privati, ma accompagnano gli ispettori nazionali che rimangono responsabili in qualsiasi momento delle operazioni d'ispezione effettuate. TITOLO V Impiego degli attrezzi da pesca
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