Art. 7
1. Fatto salvo l'articolo 6, il capitano di un peschereccio di cui all'articolo 1, che
In vigore dal 23 lug 1987
- trasborda quantitativi qualsiasi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate su un'altra nave, in seguito denominata la nave che riceve le catture, indipendentemente dal punto di sbarco, o
- sbarca tali quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,
informa, all'atto del trasborodo o della sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale essa è registrata sulle specie e sui quantitativi di cui trattasi, nonché sulla data del trasbordo o dello sbarco e sul luogo di cattura in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC o un contingente. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.
2. Prima dell'inizio e alla fine di un trasbordo o di una serie di trasbordi in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave che riceve le catture informa le autorità competenti di detto Stato membro dei quantitativi pescati di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate a bordo della sua nave.
Il capitano della nave che riceve le catture conserva i dati relativi ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate ricevuti mediante trasbordo, alla data del trasbordo e alla nave che ha trasbordato tali catture. Questo obbligo si considera adempiuto quando sono conservate le copie di dichiarazione di trasbordo fornite conformemente alle modalità specifiche della registrazione delle informazione relative alle catture di pesce effettuate dagli Stati membri. Al termine di un trasbordo o di una serie di trasbordi, il capitano della nave che riceve le catture trasmette questi dati alle autorità competenti summenzionate entro un termine non superiore a 24 ore.
Il capitano della nave che riceve le catture conserva anche i dati relativi ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o a un gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate trasbordati dalla nave che riceve le catture su una terza nave e informa le summenzionate autorità competenti in merito a quest'ultimo trasbordo almeno 24 ore prima che esso abbia luogo. Dopo il trasbordo, il capitano informa dette autorità competenti dei quantitativi trasbordati. Il capitano della nave che riceve le catture e il capitano della terza nave di cui sopra devono permettere alle suddette autorità competenti di verificare l'esattezza delle informazioni e dei dati previsiti dal presente paragrafo.
3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e, se del caso, comunicano tali informazioni e il risultato della verifica allo Stato membro o agli Stati membri in cui la nave che ha ricevuto le catture e quella che ha effettuato il trasbordo sono registrate o di cui battono bandiera.
4. 1 paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle navi che ricevono le catture battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo.
Storico versioni
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