Art. 3
In vigore dal 23 lug 1987
Conformemente alla procedura prevista all', possono essere adottate modalità di applicazione degli , in particolare per quanto concerne:
a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi usate per l'ispezione e degli altri analoghi mezzi di ispezione impiegati da uno Stato membro;
b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende effettuare un'ispezione a bordo;
c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi dispositivi di pesca o delle sue catture;
d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni ispezione a bordo;
e) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro dispositivi di pesca; f) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca.
Storico versioni
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