Art. 6
In vigore dal 23 lug 1987
1. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il capitano di ogni peschereccio la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che batte bandiera di uno Stato membro o è registrato in uno Stato membro, oppure il suo mandatario, presenta alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione, della cui veridicità il capitano è il solo responsabile, dalla quale risultino almeno, per ogni riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC, i quantitativi sbarcati con l'indicazione del luogo in cui sono state effettuate le catture, in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione dei paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1.
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