Art. 5

In vigore dal 23 lug 1987
1. I capitani dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro e che pescano specie appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un totale ammissibile di catture (TAC) tengono un giornale di bordo indicando, come minimo, i quantitativi per ogni specie catturati e trattenuti a bordo, la data e il luogo di tali catture, in rapporto alla più piccola unità per cui sia stato fissato e gestito un TAC, nonché il tipo di dispositivi di pesca impiegati. 2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro la cui lunghezza fuori tutto è: a) inferiore o uguale a 10 m; b) superiore a 10 m, ma non superiore a 17 m, se compiono viaggi di 24 ore al massimo, calcolate dal momento dell'uscita dal porto al momento del rientro in porto, oppure c) inferiore o pari a 12 m se operano nello Skagerrak o nel Kattegat. 3. Gli Stati membri adottano le misure opportune per verificare l'esattezza dei dati riportati nel giornale di bordo ai sensi del paragrafo 1.
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