Art. 6

In vigore dal 16 giu 1987
1. La relazione contemplata all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, qui di seguito denominata «relazione di fine campagna», deve pervenire alla Commissione entro cinque mesi dalla conclusione della campagna considerata. 2. La relazione di fine campagna deve recare i dati stabiliti nell'allegato III ed esssere presentata nella forma prevista dallo stesso allegato. TITOLO IV Modalità di pagamento
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