Art. 3
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 16 giu 1987
- «inizio della campagna», il giorno di partenza sia dal porto d'esercizio, sia dall'ultimo porto di armamento delle operazioni di pesca.
Per le campagne effettuate da più pescherecci, si prende in considerazione il giorno di partenza della prima imbarcazione della flottiglia;
- «porto d'esercizio», il porto dal quale il peschereccio svolge principalmente la propria attività;
- «ultimo porto d'armamento», il porto nel quale il peschereccio termina di imbarcare le attrezzature di pesca e il rifornimento, completa il proprio equipaggio o, se del caso, imbarca lo/gli osservatori scientifici riconosciuti;
- «fine della campagna», il giorno di rientro del peschereccio, o dell'ultima imbarcazione della flottiglia, nell'ultimo porto di sbarco, restando inteso che nessuna attività estranea alla campagna in questione può aver luogo nel frattempo;
- «durata della campagna», il numero dei giorni trascorsi in mare per anno tra l'inizio e la fine della campagna considerata.
2. Per poter beneficiare di un premio d'incentivazione, le campagne devono avere inizio soltanto dopo la data di registrazione della richiesta di contributo da parte della Commissione. Nel caso in cui la registrazione della richiesta di contributo è effettuata dopo la partenza del peschereccio interessato dal porto di esercizio, ma prima della partenza dall'ultimo porto di armamento precedente alle operazioni di pesca, la richiesta di contributo è ricevibile; tuttavia i costi sostenuti tra quest'ultimo e il porto di esercizio non sono ammissibili ai fini del contributo comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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