Art. 2

In vigore dal 16 giu 1987
1. I progetti di campagna inoltrati alla Commissione tramito lo Stato membro o gli altri Stati membri interessati devono recare i dati stabiliti nell'allegato II ed essere presentati nella forma prevista dallo stesso allegato. 2. Le domande di cui al paragrafo 1 devono essere presentate alla Commissione in duplice esemplare. I documenti giustificativi o altri documenti diversi dai formulari previsti dall'allegato II possono essere presentati in un unico esemplare. 3. Le domande di cui al paragrafo 1 vengono registrate il giorno in cui sono ricevute dalla Commissione.
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