Art. 1

In vigore dal 16 giu 1987
1. I costi di una campagna definiti nell'allegato I sono ammissibili alla concessione di un premio di incentivazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4028/86. 2. I costi ammissibili sono espressi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile. TITOLO II Domanda del premio d'incentivazione
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