Art. 4
In vigore dal 16 giu 1987
Per ciascun progetto inoltrato alla Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono verificare e certificare che l'autorizzazione o le autorizzazioni legali di pesca sono state rilasciate dalle autorità competenti per l'intera durata della campagna o delle campagne in causa.
Storico versioni
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