Art. 9
In vigore dal 16 giu 1987
Se un progetto concerne varie campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca allo scopo di porre le basi di uno sfruttamento stabile e diuraturo, il versamento del premio d'incentivazione per ciascuna campagna è subordinato all'esame da parte della Commissione della relazione o delle relazioni di fine campagna relative alle campagne precedenti trasmesse dal richiedente o dai richiedenti appena conclusa ciascuna campagna. Qualora ritenga che i risultati di queste campagna non consentono di prevedere uno sfruttamento stabile e duraturo nella zona considerata, la Commissione può decidere di ritirare le decisione di concessione del premio per la campagna o le campagne successive.
Tale decisione è notificata ai richiedenti nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nel quadro del comitato permanente per le strutture della pesca.
Storico versioni
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