Art. 10
In vigore dal 16 giu 1987
Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la loro partecipazione finanziaria alle azioni d'incentivazione delle campagne di pesca sperimentale. Essi precisano in particolare i criteri applicati per la selezione dei progetti e la concessione della loro partecipazione finanziaria così come i metodi di controllo presso i richiedenti del premio d'incentivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1871:oj#art-10