Art. 10

Art. 10

In vigore dal 16 giu 1987
Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la loro partecipazione finanziaria alle azioni d'incentivazione delle campagne di pesca sperimentale. Essi precisano in particolare i criteri applicati per la selezione dei progetti e la concessione della loro partecipazione finanziaria così come i metodi di controllo presso i richiedenti del premio d'incentivazione.
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