Art. 11
In vigore dal 16 giu 1987
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per tre anni dalla data del versamento dell'ultimo pagamento, l'insieme dei documenti giustificativi, o loro copia certificata conforme, per mezzo dei quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, nonché i fascicoli completi dei richiedenti.
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