Art. 11

In vigore dal 16 giu 1987
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per tre anni dalla data del versamento dell'ultimo pagamento, l'insieme dei documenti giustificativi, o loro copia certificata conforme, per mezzo dei quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, nonché i fascicoli completi dei richiedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1871:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo