Art. 8
In vigore dal 16 mar 1987
1. I particolari metodi di vinificazione e di elaborazione con i quali sono ottenuti i v.q.p.r.d. e i v.s.q.p.r.d. sono definiti, per ciascuno di questi vini, da ciascuno degli Stati membri produttori interessati.
2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all', gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.Tale aumento non può superare i limiti di cui all'arti- colo 18, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87.Negli anni in cui le condizioni climatiche sono eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al primo comma può essere portato, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, ai limiti previsti dall', paragrafo 2, del regolamento citato. Tale autorizzazione non pregiudica la possibilità di un'eventuale analoga autorizzazione, prevista da questa disposizione, per i vini da tavola.
L'aumento di cui al presente paragrafo può essere effettuato soltanto secondo i metodi e le condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 822/87, ad esclusione del paragrafo 6.
3. Per l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. si applica l' del regolamento (CEE) n. 358/79.
4. Il titolo alcolometrico volumico totale di un v.q.p.r.d. non può essere inferiore a 9 % vol. Tuttavia, per alcuni v.q.p.r.d. bianchi che non sono stati sottoposti ad alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico minimo è di 8,5 % vol.Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, non può essere inferiore a 10 % vol. Tuttavia, per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è di 6 % vol.
5. Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. non può essere inferiore a 9,5 % vol nelle zone viticole C III e a 9 % vol nelle altre zone viticole.Tuttavia le partite destinate all'elaborazione di taluni v.s.q.p.r.d. la cui designazione fa riferimento ad un vitigno possono avere titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello indicato al primo comma per la zona viticola considerata.
6. Sono stabiliti secondo la procedura prevista all'arti- colo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 :
-l'elenco dei v.q.p.r.d. di cui al paragrafo 4, primo comma, seconda frase,
-l'elenco dei v.s.q.p.r.d. di cui al paragrafo 5, secondo comma, e il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle rispettive partite.
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