Art. 6
In vigore dal 16 mar 1987
1.a)I v.q.p.r.d. sono ottenuti soltanto da uve provenienti da varietà di vite comprese nell'elenco di cui all', paragrafo 1, raccolte nella regione determinata. Il primo comma non osta a che un v.q.p.r.d. sia ottenuto alle condizioni previste all', paragrafo 3, o prodotto secondo pratiche tradizionali.
b)Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone, che disponga di uve o di mosti conformi alle condizioni richieste per ottenere i v.q.p.r.d. e di uve e mosti diversi, effettua una vinificazione distinta, in mancanza della quale il vino ottenuto non può essere un v.q.p.r.d.
2. La trasformazione delle uve di cui al paragrafo 1, lettera a), in mosti e del mosto in vino è effettuata all'interno della regione determinata in cui le uve stesse sono raccolte. L'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. può aver luogo soltanto all'interno della regione determinata di cui al primo comma. Le operazioni di cui al primo e al secondo comma possono tuttavia aver luogo al di fuori della regione determinata :
a)se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte lo autorizza e
b)se è garantito un controllo della produzione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.Esse prevedono in particolare :
-le disposizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare deroghe alla norma in applicazione della quale la trasformazione di uve in mosti e del mosto in vino ha luogo all'interno della regione determinata,
-l'elenco dei v.q.p.r.d. che formano oggetto delle pratiche tradizionali di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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