Art. 5
In vigore dal 16 mar 1987
Le pratiche colturali necessarie per garantire la qualità ottimale dei v.q.p.r.d. formano oggetto di appropriate disposizioni adottate da ciascuno degli Stati membri interessati.In una zona viticola l'irrigazione può essere effettuata soltanto qualora lo Stato membro interessato l'abbia autorizzata. Lo Stato membro può accordare tale autorizzazione soltanto se le condizioni ecologiche la giustificano.
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