Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
1. Tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione e sempreché queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico, le disposizioni di cui all', primo comma, sono basate sugli elementi seguenti : a)delimitazione della zona di produzione ; b)tipo di vitigno ; c)pratiche colturali ; d)metodi di vinificazione ; e)titolo alcolometrico volumico minimo naturale ; f)rendimento per ettaro ; g)analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche. 2. Gli Stati membri possono fissare, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 e tenuto conto degli usi leali e costanti, tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.
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