Art. 2
In vigore dal 16 mar 1987
1. Tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione e sempreché queste non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato unico, le disposizioni di cui all', primo comma, sono basate sugli elementi seguenti :
a)delimitazione della zona di produzione ;
b)tipo di vitigno ;
c)pratiche colturali ;
d)metodi di vinificazione ;
e)titolo alcolometrico volumico minimo naturale ;
f)rendimento per ettaro ;
g)analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.
2. Gli Stati membri possono fissare, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 e tenuto conto degli usi leali e costanti, tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.
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