Art. 7
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ogni Stati membro fissa un titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuno dei v.q.p.r.d. ottenuti nel suo territorio. Per la fissazione di tale titolo alcolometrico volumico naturale si tiene conto in particolare dei titoli alcolometrici volumici constatati durante i dieci anni precedenti detta fissazione, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti nei territori più rappresentativi della regione determinata.
2. Salvo deroghe da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, i titoli alcolometrici di cui al paragrafo 1 non possono essere inferiori a :
-6,5 % vol nella zona A, ad eccezione delle regioni determinate « Mosel-Saar-Ruwer », « Ahr », « Mittelrhein » e « Moselle luxembourgeoise », per le quali tale titolo acolometrico è fissato a 6 % vol,
-7,5 % vol nella zona B,
-8,5 % vol nella zona C I a),
-9 % vol nella zona C I b),
-9,5 % vol nella zona C II,
-10 % vol nelle zone C III.
Le zone di cui al comma precedente sono quelle definite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87.
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