Art. 12

In vigore dal 16 mar 1987
1. Per lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. possono essere utilizzati oltre ai lieviti e al saccarosio soltanto : -i mosti di uve, -i mosti di uve parzialmente fermentati, -i vini, -i v.q.p.r.d., atti a dare un v.s.q.p.r.d. identico a quello al quale detto sciroppo è aggiunto. 2. In deroga al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, i v.s.q.p.r.d. conservati alla temperatura di 20 C in recipienti chiusi presentano una sovrappressione minima di 3,5 bar. Tuttavia, per i v.s.q.p.r.d. contenuti in recipienti di capacità inferiore a 25 cl e per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, la sovrappressione minima è di 3 bar. 3. La durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata nel periodo compreso fra il 1o settembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere inferiore a nove mesi ma non inferiore a sei mesi purché il v.s.q.p.r.d. in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale addottata anteriormente al 1o settembre 1981. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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