Art. 17

In vigore dal 16 mar 1987
1. I quantitativi di uve, di mosti e di vini atti a dare v.q.p.r.d. nonché i v.q.p.r.d. formano oggetto di una dichiarazione distinta al momento delle dichiarazioni relative al raccolto ed alle giacenze di cui alle disposizioni adottate per l'applicazione dell', paragrafo 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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