Art. 15
In vigore dal 16 mar 1987
1. La menzione comunitaria « v.q.p.r.d. » o una menzione specifica tradizionalmente usata negli Stati membri per designare taluni vini può essere utilizzata solamente per i vini conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate per la sua applicazione.
2. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le menzioni specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1 sono - a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate - le seguenti :
a)per la Repubblica federale di Germania :
le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione « Qualitaetswein », o dalla denominazione « Qualitaetswein mit Praedikat », unite ad una delle seguenti menzioni : « Kabinett », « Spaetlese », « Auslese », « Beerenauslese », « Trockenbeerenauslese » o « Eiswein » ;
b)per la Francia :
« appellation d'origine contrôlée », « appellation contrôlée », « champagne » e « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure » ;
c)per l'Italia :
« denominazione di origine controllata » e « denominazione di origine controllata e garantita » ;
d)per il Lussemburgo :
« marque nationale du vin luxembourgeois » ;
e)per la Grecia :
«Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò åëåã÷ïìÝíç (appelation d'origine contrôlée)» e «Ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò áíùôÝñáò ðïéüôçôïò (appelation d'origine de qualité supérieure»
f) per la Spagna :
Denominación de origen e Denominación de origen calificada ;
g) per il Portogallo, dall'inizio della seconda tappa :
Denominação de origem , Denominação de origem controlada e Indicação de proveniéncia regulamentada .
3. La menzione comunitaria v.s.q.p.r.d. o una menzione specifica tradizionale equivalente può essere utilizzata soltanto per i v.s.q.p.r.d.
Un v.s.q.p.r.d. la cui formazione di spuma ha avuto luogo al di fuori di una regione determinata può portare il nome di tale regione soltanto :
- se sono soddisfatti i requisiti di cui all', paragrafo 2, terzo comma, e
-se tale indicazione è ammessa dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte.
4. Il nome di una regione determinata può essere utilizzato per designare un vino soltanto se si tratta di v.q.p.r.d.
Tuttavia il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1991 e a condizioni da determinare, l'utilizzazione del nome di talune regioni determinate per designare vini da tavola per i quali tali nomi sono tradizionalmente utilizzati.
5. Possono essere utilizzati, per la designazione e la presentazione di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve :
- il nome di una regione determinata di cui all' che figura nell'elenco compilato a norma dell', terzo comma, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. della Comunità nella sua composizione al 1 gennaio 1981.
- il nome di una varietà di vite di cui all',
- una menzione specifica tradizionale di cui al paragrafo 2,
ovvero
- ove siano attribuiti da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n 822/87 :
- il nome di un un'unità geografica minore della regione determinata, o
- una menzione tradizionale complementare,
soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.
L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui al primo comma, o di uno dei termini Hock , Claret , Liebfrauenmilch e Liebfraumilch , anche se accompagnati da un termine quale genere , tipo , modo , imitazione o altra espressione analoga, è vietata per la designazione e la presentazione :
- di una merce della voce 22.07 della tariffa doganale comune, salvo se la merce in causa proviene effettivamente dal luogo così designato,
- di una merce commercializzata con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo di una bevanda che imiti il vino ; tuttavia può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in causa proviene effettivamente da tale varietà, salvo qualora tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d.
6. In erelazione con il paragrafo 5, possono essere adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda :
- la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni di cui al paragrafo 5 ;
- l'utilizzazione di scorte di etichette e di altri accessori per l'etichettatura stampati anteriormente al 1 marzo 1980.
7. Un v.q.p.r.d. viene commercializzato con la denominazione della regione determinata che gli è stata riconosciuta dallo Stato membro produttore.
Un vino conforme alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione dello stesso non può essere commercializzato senza la menzione v.q.p.r.d. o senza una menzione specifica tradizionale di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia un v.s.q.p.r.d. non può essere immesso in commercio senza la menzione v.s.q.p.r.d. o senza una menzione specifica tradizionale equivalente di cui al paragrafo 3.
La menzione v.q.p.r.d. o, secondo il caso, v.s.q.p.r.d. e il nome della regione determinata devono figurare nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87.
8. Il declassamento di un v.q.p.r.d. può avvenire nella fase della produzione alle condizioni previste dalle regolamentazioni nazionali ; esso può avvenire nella fase di commercializzazione soltanto quando un'alterazione rilevata nel corso dell'invecchiamento, del magazzinaggio o del trasporto abbia attenuato o modificato le caratteristiche del v.q.p.r.d. di cui trattasi.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati, nonché le condizioni di tale destinazione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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