Art. 18

In vigore dal 16 mar 1987
Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento gli Stati membri produttori possono definire, tenendo conte degli usi leali e costanti, caratteristiche e condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. del loro territorio. Essi possono in particolare limitare il tenore massimo di zucchero residuo di un v.q.p.r.d. in particolare per quanto concerne la relazione tra il titolo alcolometrico volumico effettivo e lo zucchero residuo.
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