Art. 20

In vigore dal 16 mar 1987
1. IL regolamento (CEE) n. 338/79 è abrogato. 2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento. Per i visto e i richiami agli articoli del regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.
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