Art. 16
In vigore dal 16 mar 1987
1. Ciascuno Stato membro assicura il controllo e la protezione di v.q.p.r.d. commercializzati conformemente al presente regolamento.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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