Art. 13
In vigore dal 16 mar 1987
1. I produttori sono tenuti a sottoporre i vini che possono beneficiare della denominazione « v.q.p.r.d. » ad un esame analitico e ad un esame organolettico :
a)l'esame analitico riguarda come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in causa, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato I. I valori limite di tali elementi sono fissati per ciascuno dei v.q.p.r.d. dallo Stato membro produttore ;
b)l'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore.
2. Gli esami di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati mediante sondaggi dall'organismo competente designato da ciascuno Stato membro, finché le disposizioni adeguate per la loro applicazione sistematica e generale non saranno adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Ove l'applicazione del presente regolamento richieda l'impiego di metodi di analisi diversi da quelli di cui all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87, tali metodi sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83 dello stesso regolamento.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare la destinazione dei vini che non soddisfano alle condizioni richieste dagli esami in causa, nonché le condizioni di tale destinazione, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Storico versioni
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