Art. 10

In vigore dal 16 mar 1987
Ciascuna operazione di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all' e all', paragrafo 1, è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 822/87. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, terzo comma, essa può essere effettuata soltanto nella regione determinata in cui l'uva fresca utilizzata è stata raccolta.
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