Art. 1
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.Per v.q.p.r.d. si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definite dalle regolamentazioni nazionali.L'elenco dei v.q.p.r.d. compilato dagli Stati membri in conformità delle disposizioni del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.Per v.s.q.p.r.d. si intendo i v.q.p.r.d. rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, alle disposizioni dei titoli I e III del regolamento (CEE) n. 358/79 ed alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:823:oj#art-1