Art. 6

In vigore dal 23 dic 1986
1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione. Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario. 2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.
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