Art. 5

In vigore dal 23 dic 1986
1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata. 2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione. Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all', paragrafo 2. 3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo, diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1, di eseguire un secondo controllo i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente. 4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.
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