Art. 9
In vigore dal 23 dic 1986
Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.
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